DETRAZIONI FISCALI 2019: Ecobonus e Ristrutturazione

La Legge di Bilancio 2019 prevede la proroga fino al 31 dicembre delle detrazioni fiscali del 50% sia per ristrutturazione che per riqualificazione energetica.

Dalle numerose telefonate ricevute è però evidente che non vi è chiarezza per quanto riguarda il settore dei serramenti esterni, tra le due tipologie di incentivo e di intervento, che seppur uguali nella percentuale di sgravio prevedono iter differenti; proviamo di seguito a riassumere le informazioni principali:

ECOBONUS (detrazioni fiscali L. 296/2006, ex 65%)

- Riguarda la semplice sostituzione di serramenti e accessori nel rispetto dei valori termici minimi previsti in funzione delle zone climatiche: 2.0 W/mqK in zona D, 1.8 W/mqK in zona E, 1.6 W/mqK in zona F

- Prevede la compilazione della pratica nell’apposito portale di Enea

- L’intervento di sostituzione di serramenti può essere eseguito in “Edilizia Libera”, quindi non servono ulteriori autorizzazioni comunali.

Siccome non tutti i comuni hanno recepito questa regolamentazione, è bene informarsi in comune se la sostituzione di serramenti è manutenzione ordinaria o straordinaria.

RISTRUTTURAZIONE (Ristrutturazioni edilizie - art. 16.bis DPR 917/86)

- Riguarda diversi interventi, tra i quali la sostituzione di serramenti esterni, per i quali deve essere richiesta una autorizzazione comunale – da verificarsi presso il Comune nel quale si svolge l’intervento - (ad esempio SCIA) ed occorre un tecnico abilitato

- Per gli interventi di ristrutturazione che generano risparmio energetico (ad esempio la sostituzione di infissi), deve essere fatta la comunicazione ad Enea tramite l’apposito portale ristrutturazioni (diverso da quello dell’ecobonus); se l’intervento non genera risparmio energetico (es. installazione di grate antieffrazione) non è previsto l’invio della pratica ad Enea

E’ opportuno ricordare che tutti i serramenti esterni immessi sul mercato sono in obbligo di marcatura CE dal 2010 (dal 2006 è invece obbligatoria per le chiusure oscuranti) e i valori termici al minimo rispettare quanto previsto dal Decreto Requisiti Minimi a livello territoriale.

Il Decreto Controlli prevede controlli di Enea sulle pratiche inviate, sia di carattere documentazione che attraverso verifiche in sito; la rilevazioni di eventualità difformità da quanto dichiarato o richiesto può compromettere la fruizione dei benefici fiscali.

I portali 2019 non sono al momento aperti, solitamente bisogna attendere indicativamente la fine di marzo per sapere se verranno chieste ulteriori informazioni e poter inviare le nuove pratiche; ad oggi è ancora possibile sui portali 2018 compilare le pratiche degli interventi terminati l’anno scorso.

 
 
FONTE: CONSORZIO LEGNOLEGNO ​http://www.legnolegno.it
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